Questa la norma “incriminata”: «negli anni 2019 e 2020, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2003, n. 42, relativa agli interventi in materia di edilizia privata, è rilasciata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo 42 del 2004, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. Decorso tale termine, in caso di mancato riscontro della Soprintendenza l’autorizzazione si intende acquisita».
Che si sostenga che “nessuna Soprintendenza” possa assolvere il proprio compito in tempi così brevi, non fa altro che avvalorare la farraginosità della nostra bizantinica burocrazia.
Abbiamo avuto, in passato, lavori pubblici e privati, bloccati per anni, dalla incapacità dello stato di assolvere i propri doveri. La cosa assurda è che poi, dopo le concessioni e a lavori finiti, i controlli non vengono nemmeno fatti per constatare che tutto sia stato fatto a dovere.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Purtroppo hai ragione, Nigel caso specifico occorre ammettere che gli ispettori delle soprintendenze sono pochi: capita spesso che dovendo fare modifiche di intervento in corso d’opera chi si trova a sospendere i lavori per tempi lunghi. La verifica di fine lavori viene fatta, ed il pagamento degli stessi avviene dopo il collaudo finale.
Ciao, buona giornata.
"Mi piace"Piace a 1 persona